TEMPERATURE ELEVATE
In caso di temperature elevate FSBA prevede quanto segue.
È possibile ricorrere alle prestazioni di FSBA sospendendo l'attività in caso di:
1. temperature superiori a 35 gradi certificate da enti o agenzie pubbliche come ARPA o similari. Non saranno considerati valide le informazioni provenienti da siti internet come ilmeteo.it, meteoam.it, 3bmeteo ecc.;
2. temperature raggiunte in ambienti chiusi anche inferiori ai 35 gradi con sospensione certificata da uno specifico verbale del RSPP.
Come sospendere:
La domanda deve essere sempre corredata da un verbale di accordo sindacale debitamente sottoscritto che, ovviamente, sarà successivo all'evento climatico rendendo la prestazione di FSBA retroattiva rispetto alla protocollazione della domanda. La protocollazione della domanda deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo all'evento. Esempio: sospensione avvenuta il 5 agosto per temperature superiori a 35 gradi, la protocollazione corredata da documentazione probante e dal verbale di accordo sindacale deve avvenire entro il 30 settembre.
I contatori aziendali:
L'utilizzo della sospensione con causale climatica non interrompe il decorre del contatore aziendale. Ciò a dire che il plafond disponibile delle 130 giornate nel biennio mobile viene eroso anche con l'utilizzo di questa causale.
Certificazione Unica 2025
Se a erogare la cassa integrazione nel 2024 è stato direttamente FSBA, a partire dal giorno 11/03/2025 la tua Certificazione Unica 2025 sarà disponibile sulla piattaforma del Fondo, nel tuo cassetto fiscale o puoi richiederla all’Ente Bilaterale o al consulente aziendale. Se ti avvali di un CAF per la denuncia dei redditi, puoi richiederla a loro. Se invece la prestazione è stata erogata dall’impresa, puoi rivolgerti direttamente al tuo datore di lavoro.
Tanti canali per facilitarti le cose, in modo rapido, riservato, trasparente ed efficiente.
Continua l’impegno del fondo per essere vicino alle lavoratrici e ai lavoratori dell’artigianato.
FSBA, la solidarietà artigiana.
Decreto-legge 28/10/2024 n.160 - SETTORE MODA
In relazione all’articolo 2 del Decreto-legge 28/10/2024 n.160 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 ottobre 2024 e s.m.i., che prevede la possibilità di utilizzo di un sostegno al reddito in deroga per i lavoratori delle aziende della moda e talune lavorazioni della meccanica a essa strettamente collegate, si fa presente quanto segue:
1. L’ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
2. L’ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
3. Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.