Fine febbraio ed ecco i primi pagamenti di FSBA con le nuove regole. Oggi sono stati inviati alle banche gli ordinativi per la corresponsione dell’ammortizzatore sociale alle lavoratrici ed ai lavoratori sospesi dal lavoro nel corso del mese di gennaio (in alcune regioni per il tramite delle imprese artigiane). Si tratta di 2.137.051,25 €, a favore di 4.979 dipendenti di 1.168 aziende. Mentre relativamente alle competenze precedenti, sono stati gestiti 786.383,62 €, a favore di 1.367 dipendenti di 366 aziende.

Tutto regolare, tutto come nella norma e nelle consuetudini di questo che è il Fondo che provvede al sostegno al reddito per tutto il Comparto artigiano. È qui che ogni impresa artigiana, con qualsiasi numero di dipendenti e di qualsiasi tipologia produttiva (dai parrucchieri alle legatorie, dai manufatti in metallo o legno ai panificatori, dalle sartorie agli autotrasporti, per esemplificare) è tenuta a versare contribuzione pari allo 0,60 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, cui le imprese con più di 15 dipendenti aggiungono un contributo dello 0,40 % che serve ad assicurare loro la cassa integrazione straordinaria – che ora si chiama ACIGS – quando dovessero affrontare particolari momenti di difficoltà o riorganizzazione aziendale.

Ma oggi si è provveduto a corrispondere la cassa integrazione ordinaria, che ora si chiama “assegno di integrazione salariale”, in sigla AIS.  E il tutto è avvenuto applicando le nuove regole e le aggiornate procedure, dopo che il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (e, per esso, prima le Parti Sociali, poi il Consiglio Direttivo e infine l’Assemblea) ha proceduto ad adeguare il proprio Regolamento alle modifiche normative relative agli ammortizzatori sociali varate dal Parlamento con la Legge di stabilità del 2022.

Ma andiamo con ordine, perché la materia è complessa ed è facile perdersi.

Sono iscritte a FSBA tutte le imprese artigiane che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla l. 8 agosto 1985, n° 443, siano inquadrate per i profili previdenziali con il codice “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”, nonché i datori di lavoro artigiani dell’indotto.

Questo dà loro la possibilità di veder corrisposto un ammortizzatore sociale ai lavoratori dipendenti, quando questi sono sospesi dal lavoro. L’ammontare dell’assegno per le lavoratrici ed i lavoratori sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale, con un massimale mensile di € 1.321,53 , adeguato proprio in questi giorni.

Le prestazioni sono erogate con alcune condizioni precise. La prima è la regolarità contributiva da parte dell’impresa artigiana, in presenza di dipendenti, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, per il periodo antecedente all’entrata in vigore della Legge 234/2021, nonché il corretto versamento delle mensilità da gennaio 2022 in poi, oppure dalla data di inizio dell’attività aziendale con dipendenti se successiva.  Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale. È poi necessario che ci sia un Accordo sindacale, riportato in un verbale sottoscritto, in assenza del quale la domanda di prestazione sarà tenuta in sospeso. Altro requisito è l’anzianità aziendale del dipendente di almeno 30 giorni dalla data di inizio sospensione dichiarata nell’accordo sindacale.

Ma torniamo alla correttezza contributiva ed alla possibilità, prevista da FSBA, di regolarizzazione dei contributi. All’impresa artigiana è consentito di agire tramite il pagamento F24 e la trasmissione UNIEMENS e, per anticipare la regolarizzazione ed accedere subito alle prestazioni, si può seguire la procedura nel Sistema informatico del Fondo, che permette di inserire manualmente gli imponibili dei lavoratori per ciascuna annualità, determinare l’importo della contribuzione ed una volta effettuato il pagamento, inserire la quietanza. Quando non siano stati versati, in tutto o in parte, i contributi nel triennio 2019-2020-2021, si può fruire di un percorso più veloce e di un pagamento forfettizzato: versamento di 100 euro/anno per lavoratore ed inserimento della quietanza nel Sistema.

Dell’aliquota contributiva abbiamo già detto, ma ripetiamo: datori di lavoro sino a 15 lavoratori 0,60% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro; datori di lavoro con più di 15 lavoratori 0,60% + 0,40% in relazione alla retribuzione imponibile, anche qui 1/4 della somma a carico del lavoratore e 3/4 del datore di lavoro.

Le modalità di versamento sono quelle consuete che prevedono l’utilizzo del modello F24, rigo unico, con lo specifico codice tributo EBNA, in considerazione della corretta applicazione della contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, intesa integralmente. Il versamento del contributo viene effettuato dal datore di lavoro per tutti i lavoratori in forza (compresi i part-time) nel mese di riferimento, considerando anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

Ed ecco le prestazioni. Anzitutto l’Assegno di Integrazione Salariale (AIS) che spetta per ragioni ordinarie quando la riduzione o sospensione dall’attività sia riportabile ad una difficile situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche straordinarie, oppure a situazioni temporanee di mercato. Sono, però, previste anche delle ragioni straordinarie, quali la riorganizzazione aziendale compresi i processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA, la crisi aziendale o la sottoscrizione di un contratto di solidarietà.

Fra i destinatari dei AIS ci sono tutte le imprese che abbiano in media fino a 15 lavoratori in forza.

La durata complessiva dell’AIS (sia per causali ordinarie che straordinarie) è pari a 26 settimane, nel biennio mobile in capo all’azienda. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione. L’accordo sindacale, che è fondamentale perché tutta la procedura si avvii, può essere relativo a più mensilità, con la durata massima di tre mensilità consecutive.

Per le imprese artigiane con più di 15 dipendenti c’è poi una prestazione specifica: l’Assegno di Integrazione salariale per ragioni straordinarie (ACIGS); queste sono: la riorganizzazione aziendale compresi i processi di transizione, la crisi aziendale, nell’ambito di un accordo collettivo, e il contratto di Solidarietà. Le durate della prestazione sono differenziate: 24 mesi per il primo caso, 12 mesi o 36 mesi per le altre ragioni. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel quinquennio mobile in capo all’azienda. Le motivazioni inserite nell’Accordo sindacale – che resta fondamentale -, saranno valutate e validate da una specifica Commissione nazionale di esperti, in corso di definizione. Importante: i lavoratori beneficiari di ACIGS, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze, sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali; nell’ambito del sistema della bilateralità artigiana consolidato, Fondartigianato viene considerato dalle parti istitutive di FSBA il fondo interprofessionale di riferimento per tali attività.

L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene, previa predisposizione degli ordini di pagamento da parte degli Enti Bilaterali Regionali dell’Artigianato, con le seguenti modalità: attraverso l’impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto, salvo che l’impresa non abbia già anticipato l’importo ai lavoratori, o direttamente alla lavoratrice o al lavoratore.

Al fine di garantire la corretta operatività del Fondo nell’erogazione delle prestazioni, la domanda dev’essere presentata dall’impresa o dal Centro servizi paghe/Consulente (dalla stessa delegata), a FSBA e prima dell’inizio dell’evento (per ACIGS) e comunque entro 15 giorni dalla data di inizio dell’evento indicata nell’accordo sindacale allegato (per AIS sospensione o riduzione) tramite piattaforma informatica del Fondo.

FSBA, dopo la rendicontazione delle assenze (entro il giorno 25 del mese successivo all’evento), provvede alla lavorazione della domanda e il giorno 26 del mese il sistema valida automaticamente le assenze del mese/i precedente/i inserite per le posizioni verificate e abilitate dall’EBR, procedendo con l’erogazione. In assenza di tale documentazione, l’erogazione della prestazione non sarà effettuata da FSBA e, decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda, questa si considera decaduta.

Queste, in estrema sintesi (ma sul sito del Fondo il tutto è spiegato in modo più esteso e circonstanziato) le novità normative e procedurali di FSBA che nel corso degli anni si è rivelato uno degli efficaci strumenti della bilateralità artigiana, in grado di garantire specifiche protezioni del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori ed un utile supporto per le imprese di questo che è un comparto centrale dell’economia del Paese.