Le prestazioni

Le misure sono destinate ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti ad FSBA è fornita una indennità ai sensi dell’ art. 27, del d.lgs n. 148/2015, nei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del d.lgs 148/2015

Le integrazioni sono previste per un massimo di 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 120 giornate su 6 giorni a settimana e 140 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno ordinario, come da Regolamento FSBA.

Le integrazioni sono previste per un massimo di 26 settimane (130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 156 giornate su 6 giorni a settimana e 182 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno di solidarietà, come da Regolamento FSBA.

Le prestazioni diverse dal sostegno al reddito erogate da FSBA sono decise ed erogate ai lavoratori ed alle imprese dagli Enti Bilaterali Regionali dell’Artigianato facenti capo all’EBNA.

Un elenco esemplificativo delle prestazioni erogate dalla bilateralità regionale

Lavoratori

  • Interventi disoccupazione
  • Sostegno al reddito
  • Contratto di solidarietà
  • Contributo scolarità
  • Anzianità professionale
  • Contributo congedo parentale
  • Borse di studio
  • Rappresentanza sindacale
  • Rappresentanza territoriale sicurezza

Imprese

  • Formazioni RLS
  • Incremento dell’occupazione
  • Formazione dell’occupazione
  • Formazione apprendisti
  • Formazione imprese
  • Incentivi alle assunzioni
  • Contributo per gli investimenti
  • Eventi eccezionali
  • Provvidenza di bacino