In caso di temperature elevate FSBA prevede quanto segue.

È possibile ricorrere alle prestazioni di FSBA sospendendo l’attività in caso di:
1. temperature superiori a 35 gradi certificate da enti o agenzie pubbliche come ARPA o similari. Non saranno considerati valide le informazioni provenienti da siti internet come ilmeteo.it, meteoam.it, 3bmeteo ecc.;
2. temperature raggiunte in ambienti chiusi anche inferiori ai 35 gradi con sospensione certificata da uno specifico verbale del RSPP.
Come sospendere:
La domanda deve essere sempre corredata da un verbale di accordo sindacale debitamente sottoscritto che, ovviamente, sarà successivo all’evento climatico rendendo la prestazione di FSBA retroattiva rispetto alla protocollazione della domanda. La protocollazione della domanda deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’evento. Esempio: sospensione avvenuta il 5 agosto per temperature superiori a 35 gradi, la protocollazione corredata da documentazione probante e dal verbale di accordo sindacale deve avvenire entro il 30 settembre.

I contatori aziendali:
L’utilizzo della sospensione con causale climatica non interrompe il decorre del contatore aziendale. Ciò a dire che il plafond disponibile delle 130 giornate nel biennio mobile viene eroso anche con l’utilizzo di questa causale.