Faq

Tutte le domande poste più frequentemente e a cui FSBA dà puntuale risposta

Adesione e versamenti

Seguire la procedura proposta dal sistema SINAWEB, in linea con le procedure operative.

La modalità FORFETTIZZAZIONE è possibile soltanto per annualità intere dove non è presente alcun versamento.

Ai sensi dell’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015 punto 1) Campo di applicazione, rientrano nel novero dei lavoratori dipendenti per i quali le aziende e gli altri soggetti aderenti ad EBNA/FSBA, versano i contributi, anche i professionisti dipendenti delle stesse imprese per i quali viene applicato un contratto di lavoro specifico.

I lavoratori con contratto di apprendistato rientrano nella categoria dei soggetti beneficiari le prestazioni di FSBA indipendentemente dalla tipologia contrattuale (apprendistato professionalizzante e apprendistato non professionalizzante).

Rispetto, infatti, a quanto indicato nel D.Lgs. n. 148/2015 (art. 39 c. 1 e art. 2, c. 1) e dall’Inps nel messaggio n. 3112 del 18 luglio 2016 con cui sono stati esclusi gli apprendisti non professionalizzanti tra soggetti beneficiari le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, nel caso di FSBA prevalgono le peculiarità del sistema di bilateralità artigiana. Pertanto, resta invariata le regola che già prevedeva l’inclusione degli apprendisti, a prescindere dalla tipologia contrattuale, tra i soggetti beneficiari delle prestazioni di sostegno al reddito e della bilateralità in generale.

Se il lavoratore nel corso del mese non ha ricevuto commesse e non c’è stato il ritiro del lavoro eseguito, non avendo RIP (retribuzione imponibile previdenziale), non versa FSBA, mentre la quota EBNA ed eventuali quote regionali, essendo il lavoratore in forza, sono previste nelle misure definite dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale.

Prestazioni di sostegno al reddito

In relazione a quanto previsto dalle modifiche alle procedure per le domande AIS si fa presente che i dati economici richiesti relativi a fatturato, utili o perdite e debiti verso fornitori del datore di lavoro richiedente, potranno, IN ALTERNATIVA, essere sostituiti da una relazione tecnica che risponda in modo dettagliato ed esaustivo a tutte le seguenti domande:

1. Tipologia e caratteristiche attività
2. Cause della sospensione o riduzione (si ricorda che per le prestazioni AIS le cause che hanno generato la richiesta di prestazione possono essere imputabili esclusivamente a situazioni temporanee esterne all’azienda, si ricorda altresì che sono vietati eventi ricorrenti e stagionalità)
3. Previsione di ripresa dell’attività

La relazione dovrà essere di almeno 2.500 caratteri spazi esclusi.

Competenze di gennaio e febbraio 2023: presentazione della domanda relativa al singolo mese, entro il termine del 28/02/2023.

Competenze da marzo 2023 in poi: presentazione della domanda relativa al singolo mese entro 15 giorni dalla data di inizio sospensione dichiarata nel sistema e nell’accordo sindacale (oltre tale data la protocollazione non sarà più consentita e sarà necessario aggiornare le date all’interno della domanda).

 

In tal caso è necessario predisporre una nuova domanda con un nuovo TICKET INPS e un nuovo accordo sindacale, per i lavoratori in questione.

Tale indicazione vale anche per richiedere la prestazione per lavoratori che maturano l’anzianità successivamente all’inserimento della domanda.

I contatori sono stati azzerati e ripartono pertanto da gennaio 2023.

È già possibile fare riferimento a quanto indicato al punto 10 delle procedure operative e nei prossimi giorni saranno pubblicate ulteriori casistiche.

In caso di modifica del TICKET nelle domande di competenza antecedente al 2024, è possibile utilizzare TICKET 2023 e 2024.

 

Per le domande di competenza 2024, utilizzare i seguenti TICKET:

– Domande AIS (causali  ordinarie e straordinarie) e domande ACIGS: TICKET INPS 2024 (ex Assegno ordinario)

FORMATO TICKET (ex ordinario): xxxxxxx00UZxxxxx

 

– Domande AIS (causali  ordinarie e straordinarie) e domande ACIGS:

CODICE EVENTO UNIEMENS (ex ordinario) AOA

Se durante la sospensione dal lavoro insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti
totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:
se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in sospensione dalla data di inizio della stessa;
qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia. *

* In analogia con la circolare INPS n° 197/2015

Se l’intervento di sospensione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, prevale l’indennità economica di malattia. *

*In analogia con la circolare INPS  n° 197/2015

Salvo diversa disposizione dell’accordo sindacale o del contratto collettivo, in analogia alle regole applicabili alle integrazioni salariali, si ritiene corretto il seguente comportamento del datore di lavoro:

La riduzione dell’orario di lavoro non fa venir meno la maturazione dei ratei. I ratei maturano in misura proporzionale alle ore lavorate.
In presenza di sospensione dell’orario di lavoro, si ha maturazione dei ratei se, nel mese, le giornate lavorate raggiungono comunque il numero previsto dal CCNL applicato per la maturazione dei ratei (es. numero pari o superiore a 15 giorni). In caso contrario se, a seguito della sospensione, le giornate lavorate nel mese non raggiungono il numero previsto dal CCNL applicato, non maturano i ratei.

In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con diritto al trattamento di Cigo/Cigs, il Tfr matura in misura piena come in caso di svolgimento dell’attività lavorativa (art. 2120 cod. civ.).
Alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015 (artt. 30 e 31) è applicabile all’assegno ordinario e all’assegno di solidarietà, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
Ai fini del diritto alla maturazione del Tfr le prestazioni di assegno ordinario e le prestazioni di assegno di solidarietà si ritengono assimilabili all’integrazione salariale. Si ritiene, dunque, che nel periodo erogazione delle prestazioni di FSBA, sia nei casi di sospensione che di riduzione dell’attività lavorativa, il lavoratore conservi il diritto alla maturazione, in misura piena, del trattamento di fine rapporto analogamente a quanto previsto per le integrazioni salariali.

Il TFR accumulato durante il periodo di sospensione o riduzione viene calcolato come da contratto ed è in capo all’azienda.

Il riferimento da tenere in considerazione è la Circolare INPS n. 130 del 15 settembre 2017, che al punto 2.5.2 (Festività infrasettimanali) recita quanto segue:

“In caso di riduzione di orario non sono mai integrabili le festività che ricadono all’interno del

periodo di godimento dell’assegno ordinario, che restano a carico del datore di lavoro a

prescindere dal fatto che i lavoratori siano retribuiti a paga oraria o in misura fissa mensile

(cfr. msg n. 13552/2009 e circ. n. 64183 del 19/10/1972).

Per quanto attiene i lavoratori sospesi è necessario distinguere tra i lavoratori retribuiti a paga

oraria e i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (cfr. msg 13552/2009):

  1. a) lavoratori retribuiti a paga oraria:

non sono mai integrabili le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che devono

essere sempre retribuite dal datore di lavoro; le altre festività infrasettimanali (1° giorno

dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale,

Santo Stefano e Santo Patrono) non sono integrabili quando ricadono nei primi 15 giorni

di integrazione salariale.

Sono invece integrabili le festività infrasettimanali (1° giorno dell’anno, lunedì dopo

Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo

Patrono) quando ricadono oltre i 15 giorni, a causa del prolungarsi della sospensione.

  1. b) Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile:

tutte le festività sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale.”

Le prestazioni erogate da FSBA sono escluse dalla base imponibile previdenziale in base a quanto disposto:
dall’art. 12, L. n. 153/1969 sia lettera d) – che si riferisce a somme a carico delle gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie sia lettera f) – che si riferisce a somme accantonate a casse e fondi di natura contrattuale aventi finalità previdenziali e assistenziali.
L’esclusione da prelievo contributivo della prestazione è, peraltro, coerente con l’obbligo di contribuzione correlata relativo ai medesimi periodi di sospensione o riduzione.

Le prestazioni erogate da FSBA sono soggette a prelievo fiscale in quanto i proventi conseguiti dal lavoratore in sostituzione dei redditi e costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (art. 6, co. 2, DPR n. 917/1986).
Sono in corso approfondimenti con l’Agenzia delle entrate in merito al soggetto tenuto agli adempimenti di sostituto d’imposta nel caso in cui il pagamento dovesse essere effettuato da FSBA non per il tramite dell’impresa ma direttamente nei confronti del lavoratore.

Con riferimento al prelievo in misura del 5,84%, l’Inps ha fornito indicazioni di carattere generale nella circolare n. 201 del 16 dicembre 2015. In particolare, l’Istituto afferma: «Con riguardo alla riduzione dell’integrazione salariale prevista all’articolo 26 della legge n. 41/1986, su parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota prot. 29/0005956/P del 09 dicembre 2015), si ritiene che la stessa non sia applicabile ai fondi di solidarietà, salvo che il decreto istitutivo di ciascun Fondo non ne preveda espressamente l’applicazione. La ragione della non applicabilità della suddetta riduzione, salvo diversa disposizione dei decreti istitutivi dei Fondi, si rinviene nel fatto che la stessa, introdotta dalla legge finanziaria per il 1986, è finalizzata a contenere la spesa pubblica per le prestazioni integrative del reddito e per le prestazioni previdenziali e sostitutive del reddito. Tale finalità non sussiste nel caso di prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà che vengono finanziati mediante il versamento di contributi a carico dei datori di lavoro e de lavoratori del settore». A tale riguardo, sia il decreto istitutivo del FIS (n. 94343 del 3 febbraio 2016) che del Fondo Autoferrotranvieri (n. 86985 del 9 gennaio 2015) hanno espressamente previsto l’applicabilità di tale riduzione, nonché l’acquisizione della stessa nella disponibilità del fondo.

In assenza di analoga previsione nel decreto 95581 del 29 aprile 2016 e nel Regolamento di FSBA, si ritiene che la riduzione del 5,84%, rispetto al massimale lordo di € 1.222,51 mensili, non si applichi alle prestazioni di FSBA.

I permessi lavorativi previsti dall’art. 33 Legge 104 del 1992 possono essere fruiti in costanza dello svolgimento di attività lavorativa. Se il lavoratore è in sospensione/riduzione, per la richiesta di prestazione al Fondo non può fruire di tali permessi in quanto l’assenza dal lavoro non impedisce al lavoratore di prestare assistenza al disabile.

Riferimenti:

Ministero del lavoro, circolare n. 24/2015.

INPS, circolare n. 197/2015

Ministero del lavoro, circolare n. 17/2017

Esempio 1)

L’azienda nel quinquennio utilizza:

  • Primo ammortizzatore richiesto – AIS 26 settimane (indifferentemente per causali ordinarie e straordinarie): 26 settimane/130 giornate (orario su 5 giorni)

[Durata complessiva (causali ordinarie e straordinarie): i. 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 156 su 6 giorni/settimana e a 182 su 7 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2023. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.]

  • Secondo ammortizzatore richiesto – ACIGS (causale crisi o riorganizzazione, NON CDS): 12 mesi/260 giornate (orario su 5 giorni)

Totale: 130 + 260 = 390 giornate

 Ipotesi A)

Se l’azienda continua con la richiesta di ammortizzatori AIS e ACIGS (NON solidarietà), nel rispetto dei limiti di durata di ciascun ammortizzatore, si avranno a disposizione al massimo ulteriori 130 giornate (520 – 390) per saturare il tetto delle 520 giornate nel quinquennio mobile.

 Ipotesi B)

Se l’azienda, a questo punto accede all’ACIGS con causale CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ (CDS), avrà a disposizione ulteriori 260 giornate per saturare il tetto:

520 – 390 (= 130 + 260) = 130 giornate = 260 giornate di ACIGS per CDS (260/2)

 I primi 24 mesi di ACIGS per CDS (= 520 giornate FSBA), ovunque collocati nel quinquennio e a prescindere dalla sequenza di fruizione rispetto ad altri ammortizzatori, si computano nella misura della metà => valgono 12 mesi/520 giornate

Gli eventuali successivi mesi di ACIGS per CDS si conteggiano in modo ordinario.

 Esempio 2)

L’azienda nel quinquennio fruisce:

  • prima di ACIGS per CDS per 24 mesi/520 giornate => valgono 260
  • in seguito, fruisce di altri ammortizzatori (AIS o ACIGS NO CDS) per ulteriori 12 mesi/260 giornate => valgono 260 per un totale di 520

Così si satura il tetto massimo di 520 giornate (o in altri termini il tetto di 780 giornate)

 Esempio 3)

L’azienda nel quinquennio utilizza solo ACIGS per CDS:

  • Primi 24 mesi/520 giornate => valgono 260
  • Secondi 12 mesi/260 giornate => valgono 260

Si satura il tetto massimo di 520 giornate (o in altri termini il tetto di 780 giornate)

Esempio 4)

L’azienda nel quinquennio utilizza:

  • Prima AIS (causali ordinarie o straordinarie) per 12 mesi/260 giornate
  • Poi utilizza ACIGS (causale crisi o riorganizzazione, NON CDS) per altri 12 mesi/260 giornate

In questo caso, si satura il tetto massimo di 520 giornate e non può più accedere ad altro ammortizzatore (nemmeno ACIGS per CDS)

Attenzione: non posso più utilizzare ACIGS per CDS arrivando a 780 giornate.

Esempio 5)

L’azienda nel quinquennio utilizza:

  • Prima AIS (causali ordinarie o straordinarie) per 6 mesi/130 giornate
  • Poi utilizza ACIGS per CDS

Ha a disposizione al massimo 30 mesi => primi 24 mesi/520 giornate che valgono 260 giornate e successivi 6 mesi/130 giornate che valgono 130

Così si satura il tetto massimo di 520 giornate: 130 + 260 + 130 = 520

Esempio 6)

L’azienda nel quinquennio utilizza:

  • Prima AIS (causali ordinarie o straordinarie) per 26 settimane/130 giornate nel biennio mobile
  • Poi ACIGS (causale crisi o riorganizzazione, NON CDS) per altri 6 mesi/130 giornate

Totale nel quinquennio mobile: 130 (AIS) + 130 (ACIGS) + 130 (AIS) = 390 giornate (non si satura il tetto di 520 giornate nel quinquennio mobile)

  • Decorso il biennio dal giorno di effettiva fruizione della prestazione AIS, l’azienda può richiedere – nell’ambito del medesimo quinquennio mobile – un nuovo periodo di AIS per 26 settimane/130 giornate nel biennio mobile

Totale nel quinquennio mobile: 130 +130 +130 = 390 giornate (non si satura il tetto di 520 giornate nel quinquennio mobile)

 

Esempio 7)

L’azienda nel quinquennio utilizza:

  • Prima AIS (causali ordinarie o straordinarie) per 26 settimane/130 giornate nel biennio mobile
  • Poi ACIGS (causale crisi o riorganizzazione, NON CDS) per altri 18 mesi/390 giornate

Totale: 130 + 390 = 520 giornate (si satura il tetto di 520 giornate nel quinquennio mobile)

  • Decorso il biennio dal giorno di effettiva fruizione della prestazione AIS, l’azienda NON può richiedere – nell’ambito del medesimo quinquennio mobile – un nuovo periodo di AIS per 26 settimane/130 giornate nel biennio mobile in quanto ha saturato il tetto di 520 giornate nel quinquennio mobile

Totale nel quinquennio mobile: 130 (AIS) + 390 (ACIGS) = 520 giornate (si satura il tetto di 520 giornate nel quinquennio mobile)

 

In conclusione:

L’azienda massimizza l’utilizzo degli ammortizzatori solo nel caso in cui fruisca prioritariamente o esclusivamente di ACIGS per CDS:

il contatore 780 giornate è solo virtuale, in quanto in realtà è condizionato dalla sequenza di fruizione e dalla quantità di utilizzo degli ammortizzatori.

Il contatore effettivo di riferimento è 520 giornate da temperare con la particolarità che ACIGS per CDS per i soli primi 24 mesi/520 giornate vale nella misura della metà ossia 12 mesi/260 giornate, lasciando a disposizione ulteriori 260 giornate per tutti ammortizzatori (AIS e ACIGS per qualsiasi causale).

Resta inteso che la determinazione dei limiti massimi di durata nel quinquennio analizzati devono sempre essere contemperati con i limiti massimi di durata dei singoli ammortizzatori sociali di riferimento (AIS e ACIGS per qualsiasi causale).

 

L’INPS con messaggio N. 1908 del 20/01/2010 ha fornito le indicazioni per la gestione della Cig in deroga per i lavoratori a domicilio.

 L’art. 19 c. 8 del decreto legge n. 185/2008 (convertito con legge 2/2009) prevede che le “ risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione.

 Il Ministero del Lavoro, con nota dell’Istituto n. 14/26278 del 17/12/2009, ha ritenuto che “anche i lavoratori a domicilio, in quanto subordinati per definizione normativa, possano essere compresi tra i beneficiari dei trattamenti d’integrazione salariale in deroga”.

 Ai fini del calcolo della prestazione si prenderà come retribuzione di riferimento quella ottenuta applicando analogamente i criteri già stabiliti per il calcolo dell’indennità di malattia per tali lavoratori e contenuti nella circolare n. 134368/1981 paragrafo 11.4.

 In particolare, per la determinazione, ai fini del calcolo delle prestazioni, della retribuzione oraria giornaliera  (benché per tale tipologia di lavoratori non sia prevista una retribuzione oraria), dei lavoratori a domicilio è necessario:

 

  1. determinare la retribuzione lorda del mese precedente l’inizio della CIG in deroga comprensiva delle maggiorazioni prevista per le ferie, festività ecc, escluse le quote di TFR e tredicesima. Delle quote di tredicesima si terrà conto nell’indicazione al quadro C – sezione 7 – della retribuzione mensile, utile per stabilire il massimale di riferimento. Se sussiste capienza, entro il limite del massimale, anche la quota di tredicesime verrà liquidata (messaggio n. 12140/2006 e quadro D del modello SR 41). Il computo della retribuzione complessiva deve essere effettuato sommando le retribuzioni delle lavorazioni riconsegnate nel mese anzidetto;
  2. determinare il numero della giornate di lavorazione comprese nel mese considerato (escluse le domeniche) intercorrenti tra la data di consegna del lavoro e quella della sua riconsegna. Se nel mese sono state riconsegnate più lavorazioni l’operazione deve essere effettuata sommando tra loro i giorni compresi tra la data di consegna e quella di riconsegna delle singole lavorazioni. Se una delle lavorazioni riconsegnate è stata consegnata in un mese diverso da quello della riconsegna devono essere considerate le sole giornate cadenti nel mese della riconsegna;
  3. dividere l’importo di cui al punto 1) per il numero dei giorni di cui al punto 2) : il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera;
  4. rispetto ai criteri previsti per il calcolo dell’indennità di malattia, è necessario compiere un’ulteriore operazione, in quanto per il calcolo delle integrazioni salariali in deroga è necessario conoscere la retribuzione oraria. Per far ciò si dividerà la retribuzione media globale giornaliera di cui al punto 3) per il numero delle ore lavorative giornaliere previsto per la maggior parte dei lavoratori dipendenti dell’azienda.

Le richiamate indicazioni di prassi dettate nello specifico per la Cig in deroga si ritengono applicabili, per analogia, a FSBA, in assenza al momento di successive indicazioni di prassi da parte dell’Istituto conseguenti alla riforma ammortizzatori sociali (L. n. 234/2021). Inoltre, considerate le specificità del sistema FSBA, le citate indicazioni possono ritenersi ancora applicabili al di là del passaggio nel sistema INPS dal modello SR41 al flusso Uniemens-Cig (strumenti che non si applicano nel sistema FSBA).